Con i regolamenti UE 2026/245 e 2026/250, la Commissione europea aggiorna la disciplina sui materiali a contatto con gli alimenti, introducendo nuove autorizzazioni, precisazioni tecniche e rettifiche fondamentali per operatori e filiere produttive.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Chiarimenti normativi per garantire sicurezza e continuità produttiva per i materiali a contatto con alimenti
La sicurezza dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti rappresenta da anni uno dei pilastri della legislazione europea in materia di tutela della salute dei consumatori.
In questo contesto si inseriscono i due regolamenti adottati dalla Commissione europea il 2 febbraio 2026, che intervengono sul regolamento (UE) n. 10/2011 e sul più recente regolamento (UE) 2024/3190 relativo al bisfenolo A (BPA).
L’obiettivo dichiarato è duplice. Da un lato, aggiornare l’elenco delle sostanze autorizzate alla luce dei più recenti pareri scientifici dell’EFSA.
Dall’altro, correggere alcune incoerenze normative emerse nell’applicazione delle nuove regole, evitando incertezze interpretative e criticità operative per le imprese.
Il regolamento (UE) 2026/245 modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011, che contiene la cosiddetta “lista positiva” delle sostanze utilizzabili nella fabbricazione di materiali plastici per uso alimentare.
L’inclusione o la modifica delle condizioni d’uso di una sostanza avviene esclusivamente sulla base di una valutazione scientifica approfondita da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Tra le sostanze autorizzate figurano additivi e coadiuvanti tecnologici destinati prevalentemente a materiali poliolefinici, PET, PLA, PVC rigido e poliammidi.
Le autorizzazioni sono sempre accompagnate da limiti quantitativi precisi, condizioni di utilizzo dettagliate e, in alcuni casi, restrizioni legate al tipo di alimento o alla durata della conservazione.
Un elemento ricorrente nelle valutazioni EFSA è l’attenzione alla migrazione delle sostanze nel prodotto alimentare.
I limiti di migrazione specifica, spesso espressi in mg/kg, rappresentano il parametro chiave per garantire che l’esposizione del consumatore resti entro soglie considerate sicure.
Restrizioni mirate e tutela delle categorie vulnerabili
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’esclusione sistematica di alcune applicazioni sensibili.
Diverse sostanze, pur autorizzate per un ampio spettro di alimenti, non possono essere utilizzate in materiali destinati al contatto con formule per lattanti o latte umano.
Questa impostazione riflette un approccio prudenziale rafforzato nei confronti delle fasce di popolazione più vulnerabili.
Analogamente, alcune autorizzazioni escludono esplicitamente il contatto con alimenti grassi o prevedono l’applicazione di coefficienti di riduzione legati al consumo di grassi, tenendo conto delle diverse modalità di migrazione delle sostanze in base alla matrice alimentare.
Oltre alle nuove autorizzazioni, il regolamento interviene anche su aspetti apparentemente formali ma di grande impatto pratico. È il caso dellamodifica della denominazione di alcune sostanze, adeguata per riflettere in modo più preciso la loro composizione chimica.
Contestualmente, vengono eliminate note sulla verifica della conformità laddove non esistano valori specifici di riferimento.
Questa scelta contribuisce a ridurre ambiguità interpretative e oneri inutili per gli operatori, migliorando la coerenza complessiva del sistema.
Particolare attenzione è dedicata anche ai metodi di prova: per alcune sostanze, l’EFSA ha individuato nel contatto con l’acqua lo scenario peggiore di migrazione, raccomandando l’utilizzo come simulante al posto di soluzioni alcoliche.
L’indicazione viene recepita direttamente nel testo normativo, rafforzando l’allineamento tra scienza e regolazione.
Accanto all’aggiornamento delle sostanze autorizzate, il regolamento (UE) 2026/250 interviene per correggere il regolamento (UE) 2024/3190, che ha introdotto un quadro molto restrittivo sull’uso del bisfenolo A e di altri bisfenoli pericolosi.
Le rettifiche non modificano l’impianto sostanziale del divieto, ma ne affinano la formulazione.
Vengono eliminati riferimenti incoerenti, chiariti i concetti di “BPA residuo” e precisati gli ambiti di applicazione delle deroghe. In particolare, si rafforza la coerenza tra il divieto di utilizzo e quello di immissione sul mercato, evitando letture parziali della norma.
Periodi transitori e gestione delle scorte
Uno dei punti più delicati riguarda le disposizioni transitorie. Il legislatore europeo ha scelto di prevedere finestre temporali differenziate per consentire alle imprese di adeguarsi senza generare sprechi o interruzioni nella disponibilità di imballaggi.
Gli oggetti monouso fabbricati con BPA secondo le regole precedenti possono essere immessi sul mercato entro scadenze precise, diverse a seconda del tipo di prodotto e della sua destinazione d’uso.
Inoltre, è consentito il riempimento e la commercializzazione delle scorte già immesse, anche dopo la fine del periodo transitorio, fino a esaurimento.
Per gli oggetti ad uso ripetuto, vengono fissate date distinte che tengono conto delle diverse fasi di prima immissione sul mercato, garantendo una transizione graduale verso il nuovo regime.
Un’ulteriore rettifica riguarda le informazioni richieste nella dichiarazione di conformità.
La versione originaria del regolamento 2024/3190 imponeva l’identificazione sia dei materiali intermedi sia degli oggetti finali, con possibili criticità sul piano della riservatezza commerciale.
La nuova formulazione chiarisce che è sufficiente indicare l’identità del materiale o dell’oggetto per cui è rilasciata la dichiarazione, allineando l’obbligo informativo all’effettivo scopo di tracciabilità e sicurezza.


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