Con la Legge 199/2025 il legislatore ridefinisce i confini dell’obbligo di iscrizione al RENTRI, chiarendo chi è escluso dal Registro elettronico e quali adempimenti restano comunque necessari per la tracciabilità dei rifiuti.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.

Iscrizione al RENTRI: cosa cambia per piccoli produttori, imprese agricole e operatori già registrati con la nuova Legge?

La disciplina del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, continua a essere oggetto di affinamenti normativi.

Con l’entrata in vigore della Legge 199, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, il legislatore ha riscritto il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, fornendo una definizione più precisa dei soggetti obbligati e, soprattutto, di quelli esclusi dall’iscrizione.
L’obiettivo è duplice: da un lato rendere più chiaro il perimetro degli obblighi, dall’altro evitare che categorie già caratterizzate da regimi semplificati siano gravate da ulteriori adempimenti digitali non proporzionati alla loro attività.

Il nuovo comma 3-bis conferma l’obbligo di iscrizione al RENTRI per una platea ben definita di operatori.

Rientrano nel Registro gli enti e le imprese che effettuano attività di trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale.

L’obbligo si estende anche ai commercianti e agli intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, per i rifiuti non pericolosi, ai soggetti già individuati dall’articolo 189, comma 3, del Testo Unico Ambientale.

Si tratta, quindi, del “cuore” del sistema di tracciabilità, costituito dagli operatori che, per dimensione o tipologia di attività, incidono maggiormente sui flussi di rifiuti e per i quali la digitalizzazione dei dati rappresenta uno strumento essenziale di controllo.

Accanto a questo perimetro, la legge individua in modo esplicito alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione. La prima riguarda i consorzi e i sistemi di gestione, sia individuali che collettivi, previsti dall’articolo 237 del decreto legislativo 152/2006.

Si tratta di soggetti che operano già all’interno di schemi organizzativi regolati e controllati, per i quali il RENTRI non è ritenuto necessario.

La seconda, più articolata, fa riferimento ai produttori di rifiuti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, commi 5 e 6. È qui infatti che si concentrano le principali novità e i chiarimenti di maggiore interesse pratico.

Articolo 190, comma 5 e 6: agricoltori, piccoli produttori, trasporto in conto proprio, rifiuti pericolosi e attività specifiche

Il comma 5 dell’articolo 190 riguarda alcune categorie tradizionalmente considerate “a basso impatto amministrativo”.

In primo luogo, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro. Per questi soggetti, la legge conferma l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.

Rientrano poi le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 8.

In questo caso, l’esclusione opera solo per l’attività di trasporto in conto proprio: se l’impresa è obbligata al RENTRI in qualità di produttore di rifiuti pericolosi, l’iscrizione resta dovuta.

Infine, per i soli rifiuti non pericolosi, sono esclusi anche gli enti e le imprese produttori iniziali che non superano i dieci dipendenti. Si tratta di una conferma di un’esclusione già prevista in precedenza, ora espressamente richiamata nel nuovo assetto normativo.

Il comma 6 dell’articolo 190 individua invece ulteriori categorie escluse, pur in presenza di rifiuti pericolosi. Rientrano in questo gruppo gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi, per i quali resta valido un regime semplificato.

Sono inoltre esclusi i soggetti che esercitano attività riconducibili a specifici codici ATECO, come parrucchieri, estetisti e altre attività di servizi alla persona, quando producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli identificati dal codice EER 18.01.03* relativi a aghi, siringhe e oggetti taglienti usati.

Completa il quadro la categoria dei produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa, come alcuni liberi professionisti. Anche per questi soggetti l’iscrizione al RENTRI non è richiesta.

Cancellazione e iscrizione volontaria: attenzione agli effetti pratici

Un aspetto operativo di rilievo riguarda gli operatori che, pur rientrando nelle categorie escluse, risultano già iscritti al RENTRI.

In questi casi, la normativa prevede la possibilità, e la necessità, di presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI.

In assenza di cancellazione, l’operatore viene considerato iscritto in modalità volontaria. Questo comporta l’applicazione di tutte le regole e gli adempimenti previsti per gli iscritti, con possibili ricadute organizzative e gestionali che vanno valutate con attenzione.

L’esclusione dal RENTRI non significa, però, assenza di obblighi. I produttori iniziali di rifiuti non iscritti al Registro sono comunque tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.

Questa registrazione è necessaria per produrre, vidimare e gestire il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo conforme al nuovo modello, operativo dal 13 febbraio 2025.

 

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