Una recente delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali introduce una semplificazione: i legali rappresentanti con almeno tre anni di esperienza consecutiva nell’impresa possono usufruire di esenzioni dalle verifiche di idoneità come responsabili tecnici.
Semplificazione per i responsabili tecnici: cosa prevede la nuova delibera con le esenzioni
Con l’entrata in vigore della delibera n. 1 del 6 marzo 2025, l’Albo nazionale gestori ambientali introduce una rilevante novità per i legali rappresentanti delle imprese iscritte.
A partire dal 1° aprile 2025, chi ha ricoperto continuativamente per almeno tre anni tale ruolo nella stessa impresa può essere dispensato dalle verifiche di idoneità previste per il responsabile tecnico.
La disposizione si applica solo se l’impresa è iscritta nello specifico settore di attività per cui si richiede la dispensa.
Inoltre, si basa sulla verifica dell’esperienza maturata, effettuata dalla competente Sezione regionale o provinciale dell’Albo attraverso i dati della Camera di Commercio.
L’iniziativa dell’Albo nasce dal recepimento della modifica introdotta nel Decreto Legislativo n. 152/2006, art. 212, con l’aggiunta del comma 16-bis, previsto dalla legge di conversione del DL ambiente del 2024. Questo nuovo comma stabilisce che:
“Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento, esclusivamente per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto tale ruolo presso la stessa per almeno tre anni consecutivi”.
La verifica del requisito spetta alla Sezione territoriale dell’Albo e viene effettuata tramite i dati del Registro delle Imprese.
L’obiettivo è rendere il sistema più snello e coerente con l’esperienza reale maturata dai soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti e delle attività ambientali.
Il beneficio dell’esonero riguarda i legali rappresentanti attivi da almeno tre anni nello stesso settore operativo per cui si chiede l’iscrizione. In particolare, sono coinvolti i seguenti ambiti di attività ambientale:
- Trasporto di rifiuti (urbani, speciali, pericolosi o non pericolosi)
- Intermediazione e commercio di rifiuti
- Bonifica di siti contaminati
- Bonifica di beni contenenti amianto
Razionalizzazione dei requisiti: modifiche alle precedenti delibere
Inoltre, la richiesta di dispensa deve essere presentata tramite uno specifico modulo (allegato E) predisposto dall’Albo.
La Sezione regionale o provinciale competente valuta l’istanza e, se i requisiti risultano soddisfatti, rilascia un provvedimento di esonero (allegato F). In caso contrario, viene emesso un diniego (allegato G).
La delibera interviene anche per armonizzare le disposizioni esistenti e aggiornare la normativa interna dell’Albo, con particolare riferimento alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, già oggetto di successive modifiche. In particolare:
- I commi 5 e 5-ter dell’art. 2 vengono sostituiti per recepire la nuova esenzione.
- Nell’allegato A, la dicitura relativa agli anni di esperienza richiesti per il trasporto rifiuti viene semplificata in “anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto di rifiuti”.
- Gli allegati introdotti o modificati nel 2022 e nel 2023 (delibere n. 7/2022 e n. 4/2023) vengono sostituiti integralmente dai nuovi allegati E, F e G della delibera in esame.
Tutte queste modifiche vanno nella direzione di una maggiore chiarezza e unificazione dei criteri di valutazione, evitando sovrapposizioni e incoerenze tra normative precedenti.
Cosa cambia per le imprese: vantaggi e implicazioni
L’introduzione di questo esonero rappresenta una semplificazione concreta per le imprese che operano da tempo nel settore ambientale e hanno al loro interno figure con esperienza consolidata.
Nello specifico, i principali vantaggi includono il risparmio di tempo e risorse, ovvero evitare le prove di idoneità iniziale e di aggiornamento significa ridurre tempi e costi.
Inoltre, si predispone di valorizzazione dell’esperienza aziendale: si riconosce formalmente il percorso del legale rappresentante come prova sufficiente di competenza tecnica.
Infine, è previsto lo snellimento procedurale: le sezioni dell’Albo potranno velocizzare l’istruttoria, affidandosi a dati già certificati da fonti ufficiali.
È bene ricordare, tuttavia, che l’esonero ha un ambito di applicazione ristretto. Vale a dire che non vale per imprese diverse da quella in cui è maturata l’esperienza, né per soggetti che hanno cambiato recentemente ruolo o settore.
In conclusione, la delibera n. 1 del 6 marzo 2025 segna un passo avanti nella direzione della semplificazione normativa e del riconoscimento del valore professionale dei legali rappresentanti delle imprese ambientali.
Con un sistema più coerente e meno burocratizzato, si punta a favorire la continuità gestionale, ridurre gli oneri superflui e garantire al tempo stesso il rispetto degli standard di competenza nel settore della gestione dei rifiuti.


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