Una recente ordinanza della Corte di Cassazione riaccende l’attenzione sulla responsabilità penale in materia di rifiuti.
Al centro della decisione, il deposito incontrollato di rifiuti speciali e la figura del gestore di fatto, ritenuto penalmente responsabile al pari del titolare formale dell’impresa. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Responsabilità penale: quantità e natura dei rifiuti escludono la particolare tenuità del fatto
La vicenda di cui sopra trae origine da una condanna pronunciata in secondo grado nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili del reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell’articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Secondo i giudici di merito, entrambi avevano concorso nella condotta illecita: uno in qualità di titolare formale dell’impresa, l’altro quale gestore di fatto. Proprio su quest’ultimo aspetto si è concentrato il primo motivo di ricorso.
La difesa ha contestato la correttezza della motivazione con cui era stata attribuita al secondo imputato la qualifica di gestore di fatto, sostenendo che mancassero elementi idonei a dimostrare un effettivo potere decisionale in materia di gestione dei rifiuti.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. I giudici hanno evidenziato come la qualifica fosse stata ricavata da circostanze oggettive e non contestate.
L’imputato aveva infatti fornito agli organi accertatori tutte le informazioni relative alla gestione contabile e amministrativa dell’impresa, dimostrando così di esercitare un ruolo sostanziale nella conduzione aziendale.
Nel diritto penale ambientale, la responsabilità non si arresta alla dimensione formale delle cariche. Quando un soggetto esercita concretamente poteri di gestione, direzione o controllo, assume anche gli obblighi connessi alla corretta gestione dei rifiuti.
La decisione ribadisce dunque un principio consolidato: conta la sostanza dell’attività svolta, non l’intestazione formale dell’impresa.
Il deposito di tredici sacchi e il limite della “tenuità”
Il secondo motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La difesa sosteneva che la condotta fosse di lieve entità e che, pertanto, potesse beneficiare dell’istituto.
La Corte ha però confermato la valutazione dei giudici di appello, che avevano escluso la tenuità dell’offesa in ragione del quantitativo e della natura dei rifiuti rinvenuti. Il deposito riguardava tredici sacchi contenenti rifiuti speciali, in parte pericolosi.
Un dato che, secondo la motivazione, non consentiva di qualificare l’episodio come marginale o di scarsa offensività.
L’applicazione dell’articolo 131-bis richiede una valutazione complessiva della condotta, delle modalità esecutive e dell’entità del danno o del pericolo.
Nei reati ambientali, tale giudizio assume un rilievo particolare, poiché la tutela dell’ambiente e della salute pubblica impone standard elevati di protezione.
Nel caso esaminato, la presenza di rifiuti pericolosi e la consistenza materiale del deposito hanno indotto i giudici a ritenere non lieve l’offesa all’interesse tutelato dalla norma.
La Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità, confermando l’esclusione della causa di non punibilità.
Attenuanti generiche e inammissibilità dei ricorsi
Un ulteriore profilo affrontato nell’ordinanza riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche su questo punto la difesa aveva sollevato censure, ma senza indicare in modo specifico quali elementi positivi avrebbero potuto giustificarne il riconoscimento.
La Corte ha richiamato un orientamento consolidato.
Ovvero che quando la richiesta di attenuanti non è supportata da elementi concreti e specificamente indicati, il giudice può legittimamente motivare il diniego con il semplice riferimento all’assenza di dati favorevoli agli atti e alla gravità del fatto.
In mancanza di una censura puntuale, il motivo di ricorso risulta inammissibile per genericità.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.


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