Con la sentenza n. 850 del 22 maggio 2025, il Tar del Piemonte ha chiarito che i Comuni non possono vietare o limitare l’utilizzo dei gessi da fanghi nei campi tramite ordinanze contingibili e urgenti.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Sentenza del Tar Piemonte annulla l’ordinanza sindacale su odori e rischi sanitari per i fanghi

Il tema dell’utilizzo agricolo dei gessi di defecazione, ottenuti dal trattamento dei fanghi di depurazione, torna al centro dell’attenzione giuridica grazie alla recente sentenza n. 850 del 22 maggio 2025 del Tar Piemonte. 

La quale ha ribadito i limiti dei poteri comunali in materia ambientale. Il Tribunale Amministrativo ha infatti annullato un’ordinanza sindacale con cui il Comune aveva cercato di vietare lo spandimento nei campi di questi materiali. 

Nello specifico sostenendo la necessità di prevenire molestie olfattive, rischi per la salute pubblica e danni ambientali. 

Il provvedimento era stato adottato dal sindaco facendo leva sul potere straordinario di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 54 del Testo unico degli enti locali (Dlgs 267/2000).

Secondo i giudici amministrativi, non vi erano i presupposti per giustificare un intervento così straordinario. 

La Corte ha sottolineato che lo spandimento dei gessi, pur potendo generare disagi alla popolazione, come odori sgradevoli, non configura un pericolo attuale e concreto per la salute pubblica o la sicurezza. 

In particolare, viene affermato che “il disagio olfattivo non è idoneo a costituire grave nocumento per la salute pubblica” e non può quindi giustificare misure derogatorie all’ordinamento.

Materia ambientale: competenza statale esclusiva

Ad ogni modo, il punto centrale della sentenza riguarda la ripartizione delle competenze legislative. 

Il Tar ribadisce che l’attività di spandimento dei gessi, ottenuti da un processo di recupero dei fanghi, rientra nella disciplina dei rifiuti, che fa parte della materia “ambiente”, di competenza esclusiva dello Stato.

Inoltre, una volta trattati e qualificati come prodotti fertilizzanti, tali materiali non sono più considerati rifiuti, e il loro impiego è regolato dalla normativa sui fertilizzanti, anch’essa di ambito statale. 

Questo passaggio è cruciale: il Comune, in quanto ente locale, non può introdurre prescrizioni aggiuntive o limitazioni all’utilizzo di materiali che sono stati legalmente recuperati e autorizzati secondo quanto previsto dalla legge nazionale.

La sentenza chiarisce anche il ruolo e i limiti delle ordinanze contingibili e urgenti, strumenti pensati per affrontare emergenze imprevedibili e gravi, non per regolamentare stabilmente comportamenti su cui esiste già una normativa dettagliata. 

Quando la legge disciplina espressamente un’attività, come nel caso dello spandimento dei gessi, non può intervenire l’autorità locale con divieti generalizzati o con prescrizioni di carattere permanente.

Per modificare il quadro regolatorio sarebbero necessari interventi normativi ordinari. E tuttavia entro i limiti delle competenze attribuite al Comune, che in questo caso, ribadisce il Tar, non sussistono.

Un messaggio chiaro per i Comuni

Questa decisione rappresenta un importante precedente per tutti i Comuni italiani che si trovano a gestire situazioni di conflitto tra cittadini e aziende agricole o impianti di trattamento che impiegano gessi di defecazione nei propri terreni. 

Il messaggio del Tar è chiaro: i disagi, anche se diffusi, non bastano a giustificare divieti locali su pratiche autorizzate a livello nazionale, salvo non si presentino situazioni effettive di pericolo immediato e non già previste dalla normativa vigente.

In sintesi, la sentenza 850/2025 del Tar Piemonte rafforza il principio per cui i materiali ottenuti da operazioni di recupero, come i gessi derivanti dai fanghi, non possono essere oggetto di limitazioni arbitrarie da parte dei Comuni. 

Le competenze normative ambientali restano infatti appannaggio dello Stato. Dunque, solo un quadro regolatorio chiaro e uniforme può garantire sia la tutela della salute pubblica sia la continuità delle attività agricole e di recupero ambientale.

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